Rottamazione e stralcio: partita la seconda fase
Rottamazione
Entro il 30 giugno 2019, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione alla definizione agevolata, una “Comunicazione” informativa sull’accoglimento o l’eventuale diniego della stessa. In caso di accettazione, la “Comunicazione” conterrà l’indicazione dell’ammontare complessivo delle somme dovute, l’importo e la scadenza di ogni rata e i relativi bollettini di pagamento. In caso di rifiuto, ovvero se l’istanza di adesione alla definizione agevolata non sarà stata accolta, la nota conterrà le motivazioni per cui non è stato possibile dare seguito positivo alla richiesta del contribuente.
Qualora, in fase di presentazione della domanda, il contribuente abbia scelto di estinguere il debito in unica soluzione, dovrà provvedere al relativo pagamento entro il 31 luglio 2019 mentre, se ha preferito dilazionare la somma fino a un massimo di 18 rate consecutive, distribuite in cinque anni, le scadenze da ricordare sono diverse. Scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2019, rispettivamente, la prima e la seconda rata, con le quali il contribuente provvederà al pagamento dell’importo corrispondente al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione agevolata 2018. La differenza (80% del dovuto) sarà suddivisa nel numero di rate rimanenti, secondo la scelta effettuata dal richiedente, di pari importo, i cui termini di scadenza sono fissati al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i successivi quattro anni, ovvero fino al 2023.
Se il contribuente ha scelto di aderire alla definizione agevolata per cartelle già inserite nella precedente rottamazione-bis, per la quale non ha potuto provvedere al pagamento delle prime tre rate entro il 7 dicembre 2018, la legge prevede che il pagamento della somma dovuta sia effettuato fino a un massimo di dieci rate di pari importo distribuite in tre anni. Le prime due rate hanno scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019, mentre per le successive otto gli appuntamenti sono fissati al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
Saldo e stralcio
Entro il 31 ottobre 2019, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione al provvedimento di “saldo e stralcio”, la “Comunicazione” informativa contenente l’indicazione delle somme dovute, le scadenze, l’importo delle rate e i corrispondenti bollettini di pagamento.
I contribuenti che hanno scelto di estinguere il debito in un’unica soluzione dovranno effettuare il versamento entro il 30 novembre 2019, mentre, per coloro che hanno scelto di pagare in cinque rate, gli importi saranno suddivisi tra il 2019 e il 2021:
- 35%, con scadenza il 30 novembre 2019
- 20%, con scadenza il 31 marzo 2020
- 15%, con scadenza il 31 luglio 2020
- 15%, con scadenza il 31 marzo 2021
- il restante 15%, con scadenza il 31 luglio 2021.
Cosa succede in caso di diniego alla possibilità di aderire al provvedimento di “saldo e stralcio”? Sempre entro la data del 31 ottobre 2019, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai contribuenti la “Comunicazione” con le motivazioni per le quali non è stato possibile procedere con la richiesta del contribuente e, per i tributi che rientrano tra quelli definibili, l’automatica inclusione nel provvedimento di rottamazione-ter, gli effettivi importi dovuti suddivisi in rate e le nuove scadenze nonché i bollettini di pagamento.
Anche in questo caso, il contribuente dovrà provvedere entro il 30 novembre 2019, se ha scelto di effettuare il pagamento in un’unica soluzione, mentre, per il saldo nel numero massimo di 17 rate distribuite in cinque anni, la prima, corrispondente al 30% del dovuto, dovrà essere versata entro il 30 novembre 2019 e le successive 16, di pari importo, entro le scadenze fissate al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi, fino al 2023.
Se le cartelle che non rientrano nel provvedimento di saldo e stralcio erano già state inserite nella rottamazione-bis, per la quale il contribuente non ha provveduto al pagamento delle prime tre rate entro il 7 dicembre 2018, la legge prevede il saldo in nove rate, distribuite in tre anni. Il pagamento della prima, per il 30% del dovuto, dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2019, mentre il residuo 70% sarà suddiviso in otto quote di pari importo, che dovranno essere corrisposte il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.