Rottamazione-ter: adesione aperta a tutti entro il 30 aprile
La rottamazione delle cartelle non lascia indietro nessuno. Con la versione “ter” della definizione agevolata prevista dal Decreto fiscale 119/2018 – collegato alla Legge di Bilancio 2019 – viene infatti consentito ai contribuenti di pagare in forma agevolata, cioè senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Per l’esattezza, però, l’aiuto concreto di questa terza rottamazione corre soprattutto in soccorso di quanti avrebbero dovuto provvedere entro il termine del 7 dicembre 2018 – e non l’hanno fatto – al pagamento delle rate della “rottamazione bis” (DL 148/2017) scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Facciamo quindi il punto. Dopo la prima e la seconda, questa terza rottamazione dà la possibilità di ridefinire in una forma ulteriormente scontata i debiti erariali relativi alle cartelle affidate all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.
Il debitore dovrà dunque manifestare la propria volontà di adesione entro il 30 aprile 2019 tramite il servizio “Fai D.A. te” attivo sul portale dell’Agenzia Riscossione. Di seguito all’istanza, entro il 30 giugno 2019, l’Agenzia risponderà con una comunicazione di accoglimento o diniego della domanda. In caso di accoglimento, la comunicazione conterrà nel dettaglio l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle rate e i relativi bollettini di pagamento.
Nello specifico le condizioni agevolate prevedono:
- azzeramento delle sanzioni;
- azzeramento degli interessi di mora;
- possibilità di versare il debito in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
- compensare i debiti tramite eventuali crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione.
A parte questo, per capire come funzionerà nel concreto la rottamazione-ter, c’è da segnalare nello specifico la differente condizione di tre tipologie di contribuente, e cioè:
- chi, pur avendo debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, non ha mai scelto di aderire alla precedente rottamazione-bis e adesso vuole aderire alla “ter”;
- chi, avendo aderito alla rottamazione-bis, era già in regola col pagamento delle rate;
- chi, pur avendo aderito alla rottamazione-bis, NON era invece in regola col pagamento delle rate.
Posto allora che la rottamazione-ter, come si è detto, è aperta a tutti, i contribuenti debitori che non avevano aderito alla “bis”, e che adesso vogliono aderire alla “ter”, avranno l’opportunità di “rottamare” il debito erariale dilazionandolo in un piano di 18 rate di pari importo distribuite in un arco temporale di cinque anni, a partire dal 31 luglio 2019 (volendo la stessa data del 31 luglio è il termine di riferimento per chi volesse invece pagare tutto il debito rottamato in un’unica soluzione).
Infine resta da fare il distinguo fra i debitori che entro il 7 dicembre 2018 si erano rimessi in carreggiata col pagamento del piano rateale della rottamazione-bis e quelli che al contrario non avevano approfittato del tempo extra concesso per adempiere ai versamenti già di per sé scaduti a luglio, settembre e ottobre 2018.
Quindi, coloro che alla data dello scorso 7 dicembre fossero già in regola o si fossero rimessi in regola con la rottamazione-bis, pagando le rate scadute di luglio, settembre e ottobre 2018, l’adesione alla rottamazione-ter offrirà la possibilità di suddividere il versamento del debito residuo non più in 18 bensì in 10 rate, ma sempre nell’arco di 5 anni, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.
Viceversa, coloro che dopo aver aderito alla “rottamazione-bis”, non hanno versato entro il 7 dicembre 2018 le rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018, avranno comunque la possibilità di saltare in corsa sul treno della rottamazione-ter contando su un piano di 10 rate, distribuite però non in 5 ma in 3 anni; in tal caso, quindi, le rate saranno così suddivise: le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.