Saldo Imu, per chi vale e chi no: il MEF chiarisce
Sulla scadenza Imu del 16 dicembre, per alcuni valida e per altri abolita, si è creata molta confusione, al punto che il MEF ha ritenuto di intervenire chiarendo alcuni punti fondamentali. Anzitutto il saldo, così com’è valso per l’acconto di giugno, deve essere certamente pagato dai titolari degli immobili abitativi, che quindi non rientrano nelle categorie per così dire “protette” su cui è intervenuta, causa Covid, la cancellazione del pagamento. In ogni caso, sia per le abitazioni che per qualunque altra tipologia di immobile, potrebbe valere il primo dei quattro chiarimenti forniti dal sito del MEF, relativo alla questione delle delibere comunali approvate e pubblicate dopo il 31 ottobre, per effetto della proroga concessa dal decreto sul prolungamento dello stato di emergenza (di cui per altro vi abbiamo reso conto in una precedente news).
La legge 159/2020 di conversione del Dl 125/2020 ha infatti rinviato dal 16 novembre al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione delle aliquote Imu 2020, la cui delibera potrà appunto essere approvata entro il 31 dicembre, rispetto alla dead line originaria del 31 ottobre. Quindi il MEF, considerato che quando la modifica è intervenuta già molti contribuenti e intermediari avevano sì calcolato e versato il saldo 2020, ma chiaramente sulla base delle aliquote allora valide, tiene a precisare che coloro che hanno già provveduto a predisporre il modello di pagamento o addirittura a versare il saldo Imu 2020 in scadenza al 16 dicembre, sulla base delle aliquote pubblicate entro lo scorso 16 novembre, non è tenuto a ricalcolare il tributo e a compilare un nuovo modello.
Tale circostanza è avvalorata da quanto previsto dallo Statuto dei diritti del Contribuente, dove si prevede che “in ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”. Resta fermo però che l’eventuale differenza che dovesse emergere dalle aliquote definitive dovrà essere versata – senza sanzioni e interessi – entro il 28 febbraio 2021. Nel caso invece di conguaglio a favore, laddove vi sia un abbassamento dell’aliquota, e quindi un versamento in eccesso rispetto a quanto dovuto, il contribuente dovrà azionare il procedimento relativo al rimborso.
Veniamo così ai chiarimenti relativi agli immobili per cui vale invece l’esenzione vera e propria dalla seconda rata, come disposto dal decreto Ristori-bis. L’esenzione spetta in primis agli immobili destinati allo svolgimento di una delle attività commerciali indicate nell’allegato 2 al decreto stesso, per di più localizzati in fascia rossa nel periodo compreso tra l’emanazione del Dpcm 3 novembre 2020 e la scadenza stessa del tributo – ovvero il 16 dicembre 2020.
Fermo restando, come ricorda il MEF, che l’esenzione vale solo nel caso in cui vi sia coincidenza tra la titolarità delle mura e dell’attività svolta (cioè ad esempio: se il possessore dell’immobile non è anche il gestore dell’attività, il saldo va pagato comunque), viene inoltre chiarito che è “ininfluente che nel periodo compreso tra l’emanazione del Dpcm e il 16 dicembre il territorio della regione sia passato in una diversa fascia di rischio” (ad esempio da rossa ad arancione): l’importante, quindi, è che sia stata comunque rossa, anche se solo per una parte di quel lasso temporale. “Il decreto Ristori-ter, inoltre, ha esteso l’agevolazione, prevista in prima battuta per Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, anche alle regioni Abruzzo, Campania, Toscana e alla provincia autonoma di Bolzano, divenute “rosse” successivamente.
Un altro quesito riguarda i cinema, teatri e alberghi, anch’essi esentati dal pagamento della seconda rata Imu per effetto dell’articolo 78 del Dl “Agosto” 104/2020, ma solo in caso di classificazione nelle categorie catastali D/3 e D/2. Fin qui tutto chiaro. Il dubbio però è sorto successivamente, quando l’articolo 9 del primo Dl “Ristori” (137/2020) ha cancellato sì l’appuntamento del saldo per le categorie Ateco indicate nell’allegato 1, ivi inclusi cinema, teatri e alberghi, ma apparentemente senza alcuna condizione rispetto alla categoria catastale posseduta. In realtà il provvedimento, pur non menzionando direttamente le categorie catastali d’appartenenza, salvaguardava le stesse disposizioni del Dl 104/2020. Quindi in sostanza il MEF conferma che per cinema, teatri e alberghi resta ferma, ai fini dell’esenzione, la necessità dell’accatastamento nelle categorie catastali D/2 e D/3.
Saltano, infine, il pagamento dell’imposta 2020 anche i soggetti passivi per le strutture in cui svolgono attività di bed & breakfast e di case vacanze, ma soltanto se esercitata in forma imprenditoriale, come disposto dal Dl “Agosto”. Il beneficio quindi non può essere applicato senza organizzazione d’impresa, e per far sì che vi sia un’organizzazione d’impresa è necessario in buona sostanza l’abbinamento con un codice Ateco.