Scheda ENEA e bonus casa: nuova maxi proroga al 1° aprile
Fortunatamente per i ritardatari, la scadenza dell’avviso all’ENEA sembra non trovare pace: ci sono infatti altri 39 giorni a disposizione per mettersi in regola con l’adempimento ai fini del Bonus Ristrutturazioni relativo all’anno d’imposta 2018. Il termine, fissato in origine per il giorno 19 febbraio (si veda la nostra news precedente) è stato prima prorogato di 48 ore, quindi al 21 febbraio, dopodichè, proprio nella giornata di ieri, è arrivata dall’ENEA la comunicazione di un ulteriore slittamento – questa volta sostanzioso – alla data del 1° aprile.
Da notare però che tale scadenza riguarda i soli lavori ultimati tra il 1° gennaio e il 21 novembre 2018, per i quali il calcolo dei 90 giorni canonici entro cui inviare la scheda ENEA sarebbe appunto scaduto il 19 febbraio 2019. Tuttavia, a seguito di una momentanea indisponibilità del sito ENEA verificatasi nei giorni antecedenti il 19, era stato deciso di concedere due giorni in più ai contribuenti coinvolti dall’adempimento. Due giorni che poi sono diventati addirittura 39, visto che dalla mini-proroga al 21 febbario si è passati alla maxi-proroga fino ad aprile.
Oltretutto, come viene ricordato su FiscoOggi.it, canale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, “nulla deve essere trasmesso al sito ENEA in caso di ristrutturazioni che non comportano risparmio energetico”. Dallo scorso anno, infatti, la normativa sul bonus ristrutturazioni ha subìto un’importante modifica limitatamente a determinate tipologie di lavori.
Per chi dunque avesse già effettuato nel 2018, o effettuerà di qui in avanti, interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che implichino, al di là delle modifiche edili, anche un miglioramento delle performance di consumo energetico dell’appartamento non sarà più sufficiente, com’è stato previsto fino al 31 dicembre 2017, conservare fatture e bonifici per garantirsi il diritto al bonus, ma vi sarà anche l’obbligo di spedire telematicamente all’ENEA, entro i 90 giorni successivi all’ultimazione del lavoro, la cosiddetta “scheda informativa” per inserire tutti i dati dell’intervento svolto.
Per l’esattezza, allora, gli interventi detraibili con la formula del 50% per cui – a partire dal 1° gennaio 2018 – vi è anche l’obbligo di comunicazione all’ENEA sono i seguenti:
- riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
- riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
- riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
- riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
- installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- microcogeneratori (Pe<50kWe);
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori di calore a biomassa;
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
- installazione di impianti fotovoltaici.
La scadenza del 19 febbraio era importante perché, sebbene ai fini del bonus ristrutturazioni l’obbligo di comunicazione all’ENEA fosse già entrato in vigore dal 1° gennaio 2018, il canale per effettuare l’invio telematico vero e proprio è stato reso operativo solo dal 22 novembre 2018, quindi per i lavori soggetti ad obbligo di trasmissione ultimati nel 2018 fino alla data del 21 novembre, il termine dei 90 giorni successivi cadeva il 19 febbraio. Considerato però il disagio causato da una momentanea indisponibilità del sito ENEA verificatasi nei giorni scorsi il termine del 19 febbraio era stato fatto slittare al 21. E’ arrivata invece nelle ultime 24 ore la notizia della seconda proroga che rimanda tutto al 1° aprile.