Sismabonus: il contributo per ricostruire non cancella la detrazione in futuro
L’Agenzia delle Entrate dà parere favorevole sulla cumulabilità fra Sismabonus (ovvero la detrazione finalizzata alla riduzione del rischio sismico) e i contributi ottenuti nel 2009 – 2010 a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l’Abruzzo. L’ok dell’amministrazione è contenuto nella Risposta n. 61 del 19 febbraio scorso.
Per l’esattezza nella fattispecie, l’istante, che aveva già effettuato degli interventi volti alla mera riparazione del fabbricato danneggiato dalsisma del 6 aprile 2009, ripristinando lo status ante sisma dell’edificio, quindi senza porre in essere alcun intervento di miglioramento/adeguamento della struttura, aveva ottenuto la concessione di un contributo per le spese relative a detti interventi.
Ma a parte questo il contribuente, sul medesimo immobile indicato, dichiarava inoltre di voler “realizzare, unitamente ad interventi di riqualificazione energetica, un ulteriore intervento di miglioramento o adeguamento sismico dell’intero edificio, finalizzato alla riduzione del rischio sismico (con il passaggio a due o più classi inferiori di rischio) anche tramite demolizione e ricostruzione”.
Quindi la domanda posta all’Agenzia riguardava proprio questi ultimi eventuali interventi di adeguamento, se potessero, cioè, godere del cosiddetto Sismabonus, considerando appunto che già in precedenza l’istante aveva goduto dell’erogazione dei contributi 2009/2010, riguardanti però soltanto “la realizzazione di lavori di riparazione dei danni subiti” senza modificare la vulnerabilità sismica dell’edificio né produrre alcuna riduzione del rischio sismico.
In linea generale rammentiamo che la detrazione sugli interventi contro il rischio sismico spetta per le spese:
- sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021;
- riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicate nelle zone sismiche ad alta pericolosità, ossia nelle zone 1, 2, 3 di cui all’OPCM n. 3274/2003;
- con procedure di autorizzazione iniziate dall’1.1.2017.
Tale detrazione è riconosciuta nella misura del 50%, da ripartire in 5 rate annuali, su una spesa massima di € 96.000, che può comprendere anche le spese sostenute per la classificazione e la verifica sismica.
Ora, se dagli interventi deriva una riduzione del rischio sismico con passaggio ad 1 classe di rischio inferiore, la detrazione è riconosciuta nella misura del 70%; mentre se il passaggio comporta il “salto” a 2 classi di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella misura dell’80%. Se poi gli interventi sono realizzati su parti comuni condominiali la detrazione è ulteriormente aumentata al 75% (1 classe di rischio inferiore) e all’85% (2 classi di rischio inferiori), sempre su una spesa massima pari a € 96.000 per il numero di unità immobiliari che compongono il condominio.
Tornando allora al caso specifico dell’interpello, l’AdE fa presente anzitutto che il dubbio del contribuente sorge dal fatto che in base alla normativa, le detrazioni accorpate nel Sismabonus “non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici”.
Detto questo, va comunque ricordato che c’è un’Ordinanza specifica (la n. 60 del 31 luglio 2018, emanata dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016), che nel definire i “Rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali” in caso di percezione dei contributi per la ricostruzione privata, ha stabilito che laddove tali contributi vengano percepiti, coloro che ne beneficiano “possono fruire delle detrazioni fiscali solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso”.
Il medesimo principio vale anche per i contributi erogati a seguito del sisma del 2009 per la riparazione degli edifici danneggiati. Quindi, in definitiva, spiega l’AdE nella risposta, “fermo restando il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa sul Sismabonus”, l’istante, sebbene già beneficiario dei contributi versati a seguito del terremoto in Abruzzo del 2009, potrà comunque fruire delle detrazioni spettanti sugli eventuali futuri lavori di miglioramento o adeguamento sismico dell’immobile.