Superbonus 110% senza confini: valido anche per i non residenti
Il Superbonus 110 non ha confini. Con quattro distinti interpelli l’Agenzia è tornata infatti a chiarire che la maxi detrazione (in procinto di essere prorogata fino al 2022 nella nuova Legge di Bilancio) può essere fruita anche se il soggetto beneficiario non è residente sul territorio italiano. Il contribuente che lavora all’estero, e in Italia non ha redditi per effettuare la detrazione d’imposta, potrà quindi usufruirne tramite le vie alternative dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Gli interpelli con cui gli istanti chiedono di poter fruire della speciale agevolazione (con risposte dell’Agenzia n. 596, 597, 601, 602 del 17 dicembre 2020) sono tutti molto simili fra di loro. Il primo ad esempio riguarda una cittadina italiana residente all’estero che vuole acquistare un immobile in Italia insieme al marito (residente invece nel nostro Paese), sul quale intenderebbe effettuare dei lavori di ristrutturazione. Gli altri tre quesiti riguardano invece sempre cittadini italiani residenti all’estero, ma già possessori di appartamenti in Italia da ristrutturare.
Riguardo all’accesso al Superbonus da parte dei soggetti fiscalmente non residenti, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento in tutti e quattro i documenti di prassi alla Circolare 24/2020 secondo la quale possono fruire del beneficio “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”. La detrazione quindi “riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati”.
La stessa circolare precisa però al tempo stesso che il maxi bonus non può valere sul piano fiscale se:
- il contribuente possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva (si veda il caso dei forfettari);
- l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni oppure non è proprio dovuta, come ad esempio nel caso dei soggetti rientranti nella cosiddetta “no tax area”.
In questi casi, quindi, lo stesso contribuente, non potendo fruire fiscalmente della detrazione, può tuttavia optare per le modalità alternative dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito secondo quanto stabilito dall’articolo 121 del Decreto “Rilancio”.
In definitiva, nei casi in esame, ai contribuenti non è che sia precluso l’accesso al Superbonus, visto che si tratta comunque di proprietari di casa e titolari del relativo reddito fondiario. Tuttavia, non producendo costoro dei redditi da lavoro in Italia su cui operare la detrazione, potranno beneficiare dello sconto tramite le suddette chance alternative, a patto che rispettino tutti i requisiti previsti dalla normativa di favore.
Fonte: Fiscooggi.it