Il Superbonus allunga il passo: proroga fino al 2022
La Legge di Bilancio 2021 allarga le maglie, sia temporali sia regolamentari, del Superbonus 110%. Secondo la formula precedente, il raggio di operatività entro cui la maxi detrazione avrebbe mantenuto i suoi effetti fiscali andava fino al 31 dicembre 2020, mentre adesso, per effetto della proroga introdotta in manovra finanziaria, si potrà continuare a richiederla per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022; non solo, ma con la possibilità, per i soli condomìni, di un’ulteriore finestra fino al 31 dicembre 2022 qualora entro la data del 30 giugno 2022 sia stato ultimato almeno il 60% dell’intervento complessivo.
L’altra novità è quella sulle barriere architettoniche, la cui eliminazione entra a far parte dell’insieme dei lavori ammessi al Superbonus, anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni. Idem per gli interventi di coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Per il resto l’impianto regolamentare resta sostanzialmente invariato. La detrazione spetta quindi ai condomìni (per i lavori su parti comuni) e ai possessori o detentori di singole abitazioni private al di fuori di eventuali esercizi d’impresa (sono escluse quelle signorili accatastate in A1, A8 e A9). Ciò significa che anche i soggetti Ires, e in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale, possono usufruire del Superbonus, ma appunto soltanto sugli edifici privati ad uso residenziale oppure sulle spese di eventuali lavori condominiali.
Ai fini dell’applicazione resta ovviamente la regola capitale che distingue due tipologie di lavori:
- interventi “trainanti”;
- interventi “trainati”.
Soltanto i primi infatti (di seguito vediamo quali) garantiscono l’accesso diretto alla detrazione del 110% spalmata in cinque rate annuali di pari importo anziché nelle canoniche dieci dei bonus 50-65% (le rate saranno invece quattro per le spese sostenute nel 2022). Quanto alla seconda tipologia di lavori (cosiddetti “trainati”), ha sì diritto al 110%, ma – attenzione – solo se i lavori vengono “eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali (trainanti, ndr)”. Già questo, dunque, ci aiuta a delimitare il raggio d’azione del bonus.
INTERVENTI “TRAINANTI”
Vediamo adesso nel dettaglio cosa rientra sotto la denominazione di interventi “trainanti”.
Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
Per questi lavori il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti
- site all’interno di edifici plurifamiliari;
- 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
Si tratta di interventi, scrive la guida AdE, “di isolamento termico sulle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza U espressa in W/m2K, definiti dal decreto di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013”.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
Su questi la detrazione del 110% è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Si tratta di interventi condominiali (parti comuni) di “sostituzione degli impianti esistenti con altri impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento – nel caso in cui si installino pompe di calore reversibili – e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:
- generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A; generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
- apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento, come definito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011
- collettori solari.
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
In tal caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro per singola unità immobiliare. Nel caso specifico delle unità facenti parte di edifici plurifamiliari, queste devono essere funzionalmente indipendenti e disporre di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Si tratta in sostanza “dei medesimi interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, ma con l’aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate di alcuni Comuni (solo quelli non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE), dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente n. 186 del 7 novembre 2017”.
Interventi antisismici
Per quanto riguarda invece quest’ultima categoria “trainante”, il discorso è abbastanza semplice perché si tratta né più né meno degli stessi identici lavori di messa in sicurezza antisismica per i quali viene di fatto innalzata la detrazione ordinaria del 75 o 85% (a seconda dell’entità del passaggio da una classe di rischio all’altra) alla super aliquota del 110%.
INTERVENTI “TRAINATI”
Detto questo, come accennavamo, il Superbonus può essere applicato anche in presenza di lavori “trainati”, a patto comunque di abbinarli (salvo casi particolari) con uno o più lavori appartenenti alle suddette quattro macro-tipologie “trainanti”. La guida AdE fa rientrare nella categoria dei “trainati”:
- tutto il comparto degli interventi di efficientamento energetico, su cui normalmente si applica il bonus 65%;
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici (anche su strutture pertinenziali agli edifici);
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:
- 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
- 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.
L’unica deroga a questo discrimine, cioè l’unico caso in cui un intervento “trainato” potrebbe da solo far scattare il diritto al Superbonus, anche se effettuato senza interventi “trainanti”, è quello in cui l’esistenza di eventuali tutele culturali, paesaggistiche, urbanistiche o ambientali, impedisca sull’immobile la realizzazione dei medesimi interventi “trainanti”.