Superbonus 110%: il forfettario può cedere il credito a ditta o banca
Superbonus 110%: cessione del credito a terzi senza ostacoli per il forfettario.
Al professionista in regime forfettario non è preclusa l’applicazione del Superbonus 110%: ne potrà infatti godere, se non sotto forma di “classica” detrazione fiscale, tramite la via alternativa della cessione a terzi che lascia sempre aperto uno spiraglio valido per chi, incapiente o impossibilitato per altre ragioni tecniche a chiederla direttamente in dichiarazione dei redditi (come appunto un forfettario soggetto a tassazione sostitutiva), potrà comunque sfruttarla cedendola a soggetti quali istituti di credito/intermediari finanziari (che a quel punto si accolleranno loro i lavori godendo poi del credito) oppure direttamente alla ditta che effettua i lavori. In quest’ultimo caso potrà quindi ricavarne il cosiddetto “sconto in fattura”, un contributo, cioè, sotto forma di sconto su quanto dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore il quale a sua volta lo andrà recuperare col credito d’imposta.
Il chiarimento arriva da un interpello a cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n. 514 del 2 novembre 2020. Nello specifico il caso riguarda un contribuente che intende ristrutturare un’unità immobiliare rispettando i requisiti previsti dal Sisma Bonus (i cui lavori rientrano fra quelli cosiddetti “trainanti” del 110%), optando però per la cessione del relativo credito a una banca. Lo stesso contribuente fa infatti presente nell’interpello che: a) negli anni 2019, 2020 e seguenti ha svolto (e svolgerà) la sua attività in regime forfetario; e b) che comunque non possiede capienza Irpef per poter beneficiare delle detrazioni relative alla suddetta agevolazione, non avendo appunto, al di fuori del reddito soggetto a regime forfetario, altri redditi assoggettabili a tassazione ordinaria, come ad esempio redditi da locazione.
Il professionista quindi, considerata la ratio della norma, ritiene sì di poter versare l’imposta sostitutiva prevista per il regime forfetario, senza però per questo dover necessariamente rinunciare all’agevolazione, essendo appunto prevista nei casi di specie l’opzione della cessione del beneficio alla ditta fornitrice o a un istituto di credito. L’Agenzia per tutta risposta ha pienamente confermato la tesi esposta dal contribuente, dato che lei stessa nella Circolare 24/2020 esaminava proprio il caso particolare dei contribuenti con redditi esclusivamente assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva – come ad esempio i forfetari – che non possono infatti sfruttare l’agevolazione tramite il canale classico della detrazione in sede dichiarativa perché sottoposti appunto a tassazione forfetaria del reddito.
Per questi soggetti, allora, restano comunque percorribili le altre soluzioni già summenzionate: sconto in fattura o cessione del credito d’imposta. “Non rileva, infatti – si legge nella Circolare -, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi prevedendo (anche, ndr) meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta”.