Strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, che intervengono in caso di sospensione, riduzione o cessazione dell’attività lavorativa
CIGO Il trattamento ordinario di integrazione salariale (D.Lgs. 148/2015) è pari all’80%della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Il trattamento integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.
Assegno ordinario L’assegno ordinario, di importo almeno pari all’integrazione salariale (80%), è la prestazione principale erogata dai Fondi di solidarietà (artt. 26 e seguenti del D.Lgs. 148/2015) la cui istituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
TIPOLOGIA MISURA E CAUSA DI INTERVENTO:
trattamento di integrazione salariale in deroga (c.d. CIGD) per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con decorrenza dal 23 febbraio 2020 (NOTA BENE: Il trattamento CIGD può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS).