Gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 38 del “Decreto Cura Italia” riconoscono un’indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro.
Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), non saranno quindi soggette a tassazione.