Il comma 7 dell’articolo in esame prevede, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), possono scegliere di non subire le ritenute d’acconto (di cui agli artt. 25 e 25-bis del d.P.R. n. 600 del 19737) sui ricavi o compensi percepiti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 31 marzo 2020.