Tra le misure volte ad evitare crisi di liquidità per le imprese contenute nel Titolo III del Decreto, l’art. 49 provvede a rafforzare ed estendere l’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/1996, attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria che rimarranno operative per 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto.
Nel senso di fornire alle imprese (soprattutto quelle di dimensioni ridotte) nuove opportunità di reperimento di risorse finanziarie a costo contenuto, è da accogliere positivamente l’abbattimento delle commissioni per l’accesso al Fondo e per il mancato perfezionamento delle operazioni, che nel 2019 hanno comportato oneri per le imprese per quasi 43 milioni. L’innalzamento a 5 milioni dell’importo massimo garantito, inoltre, ridarà capacità di finanziamento anche alle imprese che avevano esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo.